Accademia del Tempo Libero ODV

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“ACCADEMIA DEL TEMPO LIBERO ODV”
di Reggio Calabria

Titolo I
Costituzione e scopi

Art.1 – Denominazione-sede-durata

  1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “Accademia del Tempo Libero ODV”, di seguito indicata anche come “Associazione”.
  2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Reggio Calabria. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Reggio Calabria non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
  3. Essa opera nel territorio della provincia di Reggio Calabria, ed intende, all’occorrenza, operare anche a livello nazionale e/o internazionale.
  4. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
  5. L’Associazione ha durata illimitata.

Art.2 – Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “ODV” o dell’indicazione di “organizzazione di volontariato”

  1. Poiché l’Associazione risulta iscritta come organizzazione di volontariato ai sensi della Legge 266 del 1991 già prima dell’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’Associazione inserisce l’acronimo “ODV” nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione sarà quindi “Accademia del Tempo libero ODV”.
  2. L’Associazione dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, utilizzerà l’acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
  3. Fino all’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “ODV” resterà comunque inserito nella denominazione sociale in forza di quanto recitato al punto 1 del presente articolo 2.

Art.3 – Scopi

  1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
  2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
  3. Essa opera nei seguenti settori:
    a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
    b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
    c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
    d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
    e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
    f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
    g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. L’Associazione persegue le seguenti finalità:
    a) Agire e rappresentare un punto di aggregazione utile a favorire la rigenerazione sociale nei vari settori previsti al punto 3 previe specifiche programmazioni mirate e flessibili;
    b) Progettare e realizzare modelli organizzativi virtuosi, modulari e ripetibili che possano essere utilizzati in modo proficuo nel territorio di azione dell’Associazione.

Art.4 – Attività

  1. Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
    a) L’Accademia del Tempo Libero ODV ha cura dell’impiego del tempo libero degli associati in iniziative culturali, sociali, didattiche, sportive, ricreative, formative e in tutte le iniziative adatte a raggiungere gli obiettivi fissati nelle programmazioni periodiche relativamente ai settori di attività indicati;
    b) L’Accademia del Tempo Libero ODV promuove, favorisce e sviluppa manifestazioni, corsi speciali, incontri, conferenze, seminari, dibattiti, tavole rotonde, mostre, gite, spettacoli articolati, concerti, opere teatrali dal vivo e/o su piattaforme on line. Organizza visite in località ed in strutture di interesse storico, artistico, archeologico, paesaggistico e quant’altro ritenuto utile per il conseguimento degli scopi prefissati, operando all’occorrenza anche di concerto e/o con il contributo delle Amministrazioni locali e di Enti pubblici di promozione ed altre Associazioni similari il tutto coinvolgendo nelle attività sia gli associati che i non associati;
    c) svolge ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
  2. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all’attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
  3. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II
Norme sul rapporto associativo

Art.5 – Norme sull’ordinamento interno

  1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
  2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

Art.6 – Associati

  1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
  2. Per quel che riguarda le persone fisiche, all’Associazione Accademia del Tempo Libero ODV possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che non abbiano riportato condanne penali. I soci costituiscono la forza vitale dell’Accademia del Tempo Libero ODV e devono impegnarsi nelle enunciate attività con passione, iniziative idonee e fedeltà allo spirito del sodalizio, per il raggiungimento delle finalità associative.
  3. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
  4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
  5. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 – Procedura di ammissione

  1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
  2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
  3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
  4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all’appello presentato. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
  5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Art.8 – Diritti e doveri degli associati

  1. Gli associati hanno il diritto di:
    a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
    b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
    c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
  2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art.16, c.2, del presente Statuto.
  3. Gli associati hanno il dovere di:
    a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
    b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
    c) versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
  4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.9 – Cause di cessazione del rapporto associativo

  1. La qualità di associato si perde per:
    a) decesso;
    b) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
    c) mancato pagamento della quota associativa, entro 180 (centottanta) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.7 del presente Statuto.
  2. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:
    a) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
    b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
    c) aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
  3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all’appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all’ordine del giorno. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
  4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

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